Gennaio 2018: nuova normativa borse di plastica
Introduzione al nuovo DLGS
Il 9 novembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di Dlgs di recepimento della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Ricordiamo che la direttiva 94/62/CE, era stata adottata al fine di prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente. Non prevedeva misure specifiche sull’utilizzo di borse di plastica, che, ai sensi della stessa direttiva, costituivano un “imballaggio”.
Normativa attualmente vigente in Italia
Considerato l’elevato livello di inquinamento ambientale riconducibile ai rifiuti di borse di plastica dispersi specialmente nei corpi idrici, il legislatore italiano ha voluto muoversi ancor prima di quello europeo adottando norme specifiche volte all’eliminazione dal commercio delle borse di plastica monouso, ad eccezione di quelle conformi ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità contenuti nella norma En 13432 recepita con la norma nazionale Uni En 13432:2002.
Ai sensi del Dl 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 28 è, pertanto, attualmente vigente in Italia l’obbligo di utilizzo di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili ai sensi della norma Uni 13432:2002. Tutti gli altri sacchetti monouso sono banditi.
Per le buste riutilizzabili le caratteristiche previste sono:
borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco
- spessore singola parete superiore ai 200 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari
- spessore singola parete superiore ai 100 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari
borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile al sacco
- spessore singola parete superiore ai 100 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari
- spessore singola parete superiore ai 60 micron utilizzati per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari
E’ altresì consentita la commercializzazione di sacchetti realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dalla plastica.
Ricapitolando, la legge vigente prevede che possano essere commercializzati solo:
1. sacchetti monouso biodegradabili e compostabili (i cosiddetti sacchetti “molli”) conformi allo standard UNI EN 13432:2002
2. sacchetti riutilizzabili (tra cui le classiche sporte in iuta e tessuto) secondo le precise indicazioni di uso e di spessore.
Al contrario, non possono più essere commercializzati i sacchetti monouso oxodegradabili in polietilene, in quanto non compostabili secondo i requisiti tecnici dello standard UNI EN 13432:2002. Tra tali sacchetti che non possono essere commercializzati si segnalo in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”. Queste buste in plastica (polietilene) sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la frammentazione della plastica. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di eco-compatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.Spesso tali sacchetti in plastica additivata fanno poi riferimento a norme Uni En diverse dalla 13432 e non contemplate dalla predetta normativa.
Quadro europeo
Il legislatore europeo ha ritenuto di dover prevedere disposizioni specifiche che imponessero agli Stati membri di diminuire l’uso di borse di plastica in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dettata dalla direttiva quadro 2008/98/CE solo adottando la nuova direttiva 2015/720/UE che sostanzialmente si indirizza verso i sacchetti leggeri quelli cioè fino allo spessore dei 50 micron lasciando agli Stati Membri la valutazione se o meno decidere misure più stringenti e lasciando esclusi dal campo di applicazione della direttiva i sacchetti ultraleggeri, quelli fino a 15 micron. Altri aspetti interessanti della direttiva sono le misure volte ad introdurre obblighi inerenti l’informazione/sensibilizzazione per responsabilizzare produttori e consumatori e l’obbligo di relazione sui dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica da inviare alla Commissione Ue.
Come cambierà il quadro normativo con il recepimento della direttiva
Lo schema di Dlgs di recepimento conferma sostanzialmente la disciplina vigente già in vigore sia riguardo i sacchetti monouso per i quali continua ad essere valido il riferimento alla norma UNI EN 13432:2002 che riguardo a quelli riutilizzabili.
Il recepimento è stato fatto, opportunamente, abrogando le precedenti disposizioni (articolo 1, commi 1129, 1130, 1131 della legge 296/2006 e articolo 2 del Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012) ed implementando le nuove norme nel Codice dell’Ambiente, Dlgs 152/2006, al Titolo II della Parte IV dedicato agli imballaggi.
Viene pertanto confermato il divieto di commercializzazione degli shopper in plastica monouso e di quelli riutilizzabili che non rispettano i requisiti richiesti. Tutti questi sacchetti, viene precisato, non potranno essere distribuiti nemmeno gratuitamente. Una delle novità più stringenti rispetto a quanto attualmente in vigore, a cui si aggiunge l’altra novità per i sacchetti ultraleggeri (quelli di spessore fino a 15 micron) utilizzati a fini di igiene o per imballaggio primario di alimenti sfusi, come ad esempio quelli usati nei supermercati per la frutta o per i legumi.
Il Legislatore italiano ha deciso di recepire anche quella parte della direttiva che il Legislatore europeo lasciava alla facoltà degli Stati membri, imponendo un regime di progressiva riduzione – e quindi di eliminazione – di tali sacchetti:
- dal 1° gennaio 2018 possono circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%
- dal 1° gennaio 2020 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50%
- dal 1° gennaio 2021 potranno circolare solo shopper biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60%.
Gli organismi accreditati certificheranno la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nello shopper rispetto al carbonio totale ivi presente usando lo standard internazionale Uni Cen/Ts 16640.
Anche queste borse ultraleggere non potranno essere distribuite gratuitamente.
Ricapitolando viene confermata e fatta salva la commercializzazione delle borse in plastica biodegradabili e compostabili monouso secondo la norma UNI così come attualmente previsto dalla normativa. Per quanto riguarda le borse riutilizzabili, vengono confermati i parametri di spessore in micron anche se a questi viene aggiunto il rispetto di specifici parametri, in termini di % plastica riciclata, per essere commercializzati:
borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco
1. spessore singola parete superiore ai 200 micron e contenenti percentuale plastica riciclata di almeno 30 % fornite come imballaggio per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari
2. con spessore superiore 100 micron e contenenti percentuale plastica riciclata di almeno il 10 % fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari
borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile al sacco
1. spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale plastica riciclata di almeno 30 % fornite come imballaggio per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari
2. con spessore superiore 60 micron e contenenti percentuale plastica riciclata di almeno il 10 % fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari
Tutte queste borse non potranno essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo dovrà risultare sullo scontrino per singola unità.
Per quelle ultraleggere (con spessore inferiore ai 15 micron) richieste per fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi sarà avviata un progressiva riduzione della commercializzazione a partire dal 1 gennaio 2018.
Quadro sanzionatorio
Confermato sostanzialmente l’apparato sanzionatorio previsto articolo 2, comma 4, del decreto legge 2012/2. La sanzione pecuniaria a carico dell’esercente parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (Polizia Municipale e ogni altra autorità di polizia (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc.), nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia amministrativa.
Obblighi informativi
Con l’introduzione dell’articolo 220-bis del Dlgs 152/2006 vengono dettate le modalità di attuazione dell’obbligo di relazione sui dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica da inviare alla Commissione Ue come previsto dalla direttiva, dando il compito al Conai di raccogliere da produttori e distributori i dati necessari per la relazione al fine per poi inviarla alla Commissione. La relazione sarà predisposta dall’Ispra. Sempre al Conai viene affidato il compito di organizzare, in accordo con le Pubbliche amministrazioni, campagne di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull’ambiente
Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, viene, inoltre, previsto che i produttori, ferme restando le certificazioni necessarie previste per la commercializzazione (marchi di biodegradabilità e di compostabilità), devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.
Fonte: Assomultimedia